Campagna italiana contro la proliferazione incontrollata dei satelliti artificiali
Il Forum Skylive lancia la campagna “No Tele-sats Proliferations” contro la diffusione incontrollata dei mini-satelliti per telecomunicazioni, chiediamo con forza alle istituzioni internazionali di emanare nuove normative per limitare sia il numero che la luminosità dei satelliti, ed inoltre di non arrecare interferenze ai radiotelescopi.
FIRMA LA PETIZIONE!
https://www.change.org/p/president-of-t ... liferation
Aiutaci anche tu a proteggere il cielo stellato!
Link alla discussione.
viewtopic.php?f=11&t=20325
Il Forum Skylive lancia la campagna “No Tele-sats Proliferations” contro la diffusione incontrollata dei mini-satelliti per telecomunicazioni, chiediamo con forza alle istituzioni internazionali di emanare nuove normative per limitare sia il numero che la luminosità dei satelliti, ed inoltre di non arrecare interferenze ai radiotelescopi.
FIRMA LA PETIZIONE!
https://www.change.org/p/president-of-t ... liferation
Aiutaci anche tu a proteggere il cielo stellato!
Link alla discussione.
viewtopic.php?f=11&t=20325
EMERGENZA: COLONNA ROTTA!
Moderatore: serastrof
Il problema é il resto dei danni, la zampa della colonna é il minimo!
Perizia tutto il materiale, fai foto di dettaglio dei danni, documenta le eventuali scollimazioni, fuori asse, etc... e - se puoi sostenere verosimilmente di aver utilizzato la merce in maniera congrua rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'oggetto ed in modo corretto e diligente -presenta richiesta di risarcimento.
Stila un elenco chiaro ed esaustivo di tutti i danni subìti, fai una stima realistica, in soldi, del danno subìto ed allegalo ad una lettera raccomandata insieme alle foto.
Per il testo prova a vedere anche qui: http://mylex.it/pagine/modelli_di_lette ... nto_danni/
Perizia tutto il materiale, fai foto di dettaglio dei danni, documenta le eventuali scollimazioni, fuori asse, etc... e - se puoi sostenere verosimilmente di aver utilizzato la merce in maniera congrua rispetto alle caratteristiche intrinseche dell'oggetto ed in modo corretto e diligente -presenta richiesta di risarcimento.
Stila un elenco chiaro ed esaustivo di tutti i danni subìti, fai una stima realistica, in soldi, del danno subìto ed allegalo ad una lettera raccomandata insieme alle foto.
Per il testo prova a vedere anche qui: http://mylex.it/pagine/modelli_di_lette ... nto_danni/
Wolfgang ha acconsentito alla sostituzione o rimborso.
Purtroppo la legge europea (ho passato la mattina a leggere gli articoli delle leggi) afferma che per ottenere un risarcimento danni dovrei chiamare in causa la Skywatcher (è il produttore che risponde dei danni del suo prodotto, solo in francia ci si appella solo al venditore per tutto) e comunque dovrei accollarmi i primi 500€ di spese. i danni su oggetti di seconda mano non sono dimostrabili quindi non rimborsabili se non dopo oggettiva quotazione dello stato del bene, del suo attuale valore di mercato..........................................................
Essendo la mia tutta roba usata, non mi ci metto nemmeno. faccio prima a ricomprare tutto da nuovo.
visto che la discussione si è sviluppata parecchio su forum astrofili, rimando al thread lì: http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=3&t=86978
Purtroppo la legge europea (ho passato la mattina a leggere gli articoli delle leggi) afferma che per ottenere un risarcimento danni dovrei chiamare in causa la Skywatcher (è il produttore che risponde dei danni del suo prodotto, solo in francia ci si appella solo al venditore per tutto) e comunque dovrei accollarmi i primi 500€ di spese. i danni su oggetti di seconda mano non sono dimostrabili quindi non rimborsabili se non dopo oggettiva quotazione dello stato del bene, del suo attuale valore di mercato..........................................................
Essendo la mia tutta roba usata, non mi ci metto nemmeno. faccio prima a ricomprare tutto da nuovo.
visto che la discussione si è sviluppata parecchio su forum astrofili, rimando al thread lì: http://forum.astrofili.org/viewtopic.php?f=3&t=86978
Non sono d'accordo. Una cosa é stabilire chi sia il soggetto che dovrà risarcire il danno, una cosa é stabilire che il danno c'é effettivamente. Il materiale usato é comunque valutabile, poiché prima dell'evento era idoneo a svolgere la funzione per cui fu acquistato, ed ora potrebbe non esserlo più o non esserlo con la qualità precedente. E' intervenuto un evento (diciamo indipendente dalla tua volontà, e questo potrebbe esser l' unico ragionamento sensato che la controparte potrebbe addurre per contrastare la tua pretesa) che ne ha deprezzato fortemente la qualità, quindi il valore.
Anche la quotazione dei pezzi, ad una tua eventuale rivendita, crollerà inevitabilmente sapendo che hanno subito un trauma del genere.
Quindi, valutato il danno, si pone il problema di chi sia il destinatario della richiesta di risarcimento.
Al proposito, la responsabilità si può ripartire fra venditore e produttore, ma non é un affar tuo. Tu devi imputare a l'uno, all'altro od ad entrambi congiuntamente la responsabilità.
Il rischio fa parte dell'attività d'impresa, e dev'esser adeguatamente coperto preventivamente da parte di chi intende esercitare l'impresa, quale essa sia.
Esistono di proposito norme contabili e finanziarie che obbligano l'imprenditore ad allocare annualmente somme per il "fondo rischi" e per il "fondo vertenze", contro clienti, fornitori o terzi che siano.
Non so quali fonti hai consultato, ma ti consiglio di navigare sul sito del BEUC, l'Ufficio Europeo di Tutela del Consumatore, e di rivolgerti espressamente a loro per chiedere intervento ed assistenza: http://europa.eu/youreurope/citizens/sh ... dex_it.htm
Il D.Lgs. 24/2002 (recepimento Direttiva UE della garanzia di due anni) é sorpassato dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005: http://www.normattiva.it/atto/vediMenuH ... iornamenti), che prevede che il consumatore non deve sopportare le conseguenze dell'errata o imperfetta costruzione di un bene.
Per approfondire.
http://www.diritto.it/articoli/europa/visconti1.html
Infine: sono contento che sull'altro forum si sia sviluppata una bella discussione. Ma il link semmai dovevi metterlo là per atterrare qua
Anche la quotazione dei pezzi, ad una tua eventuale rivendita, crollerà inevitabilmente sapendo che hanno subito un trauma del genere.
Quindi, valutato il danno, si pone il problema di chi sia il destinatario della richiesta di risarcimento.
Al proposito, la responsabilità si può ripartire fra venditore e produttore, ma non é un affar tuo. Tu devi imputare a l'uno, all'altro od ad entrambi congiuntamente la responsabilità.
Il rischio fa parte dell'attività d'impresa, e dev'esser adeguatamente coperto preventivamente da parte di chi intende esercitare l'impresa, quale essa sia.
Esistono di proposito norme contabili e finanziarie che obbligano l'imprenditore ad allocare annualmente somme per il "fondo rischi" e per il "fondo vertenze", contro clienti, fornitori o terzi che siano.
Non so quali fonti hai consultato, ma ti consiglio di navigare sul sito del BEUC, l'Ufficio Europeo di Tutela del Consumatore, e di rivolgerti espressamente a loro per chiedere intervento ed assistenza: http://europa.eu/youreurope/citizens/sh ... dex_it.htm
Il D.Lgs. 24/2002 (recepimento Direttiva UE della garanzia di due anni) é sorpassato dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005: http://www.normattiva.it/atto/vediMenuH ... iornamenti), che prevede che il consumatore non deve sopportare le conseguenze dell'errata o imperfetta costruzione di un bene.
Per approfondire.
http://www.diritto.it/articoli/europa/visconti1.html
Infine: sono contento che sull'altro forum si sia sviluppata una bella discussione. Ma il link semmai dovevi metterlo là per atterrare qua
Messaggio inserito da serastrof
Non sono d'accordo. Una cosa é stabilire chi sia il soggetto che dovrà risarcire il danno, una cosa é stabilire che il danno c'é effettivamente. Il materiale usato é comunque valutabile, poiché prima dell'evento era idoneo a svolgere la funzione per cui fu acquistato, ed ora potrebbe non esserlo più o non esserlo con la qualità precedente. E' intervenuto un evento (diciamo indipendente dalla tua volontà, e questo potrebbe esser l' unico ragionamento sensato che la controparte potrebbe addurre per contrastare la tua pretesa) che ne ha deprezzato fortemente la qualità, quindi il valore.
Anche la quotazione dei pezzi, ad una tua eventuale rivendita, crollerà inevitabilmente sapendo che hanno subito un trauma del genere.
Quindi, valutato il danno, si pone il problema di chi sia il destinatario della richiesta di risarcimento.
Al proposito, la responsabilità si può ripartire fra venditore e produttore, ma non é un affar tuo. Tu devi imputare a l'uno, all'altro od ad entrambi congiuntamente la responsabilità.
Il rischio fa parte dell'attività d'impresa, e dev'esser adeguatamente coperto preventivamente da parte di chi intende esercitare l'impresa, quale essa sia.
Esistono di proposito norme contabili e finanziarie che obbligano l'imprenditore ad allocare annualmente somme per il "fondo rischi" e per il "fondo vertenze", contro clienti, fornitori o terzi che siano.
Non so quali fonti hai consultato, ma ti consiglio di navigare sul sito del BEUC, l'Ufficio Europeo di Tutela del Consumatore, e di rivolgerti espressamente a loro per chiedere intervento ed assistenza: http://europa.eu/youreurope/citizens/sh ... dex_it.htm
Il D.Lgs. 24/2002 (recepimento Direttiva UE della garanzia di due anni) é sorpassato dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005: http://www.normattiva.it/atto/vediMenuH ... iornamenti), che prevede che il consumatore non deve sopportare le conseguenze dell'errata o imperfetta costruzione di un bene.
Come riportato qui: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ ... 31985L0374
Article 1
The producer shall be liable for damage caused by a defect in his product.
(Il produttore sarà ritenuto imputabile per i danni causati da un difetto del suo prodotto)
Article 9
For the purpose of Article 1, 'damage' means: [...] (b) damage to, or destruction of, any item of property other than the defective product itself, with a lower threshold of 500 ECU (= €)
(Per quanto riguarda l'art.1, con "danni" si intende: [...] (b) danni a, o distruzione di, qualsiasi oggetto di proprietà (del consumatore - N.D.T.) che non sia il prodotto difettoso stesso, con una franchigia di 500€
se poi leggi tutto (non mi ricordo quale articolo lo specifichi), vedrai che la richiesta rimborso danni non è applicabile per oggetti di acquistati di seconda mano dal consumatore.
La 85/374/EEC é un direttiva del 1985, quando si era ancora CEE e non UE. Oggi il quadro normativo é orientato ala protezione effettiva del consumatore in tutta la fase del rapporto.
Circa l'usato, in base al principio richiamato, sarebbero risarcibili solo gli acquisti a nuovo. Invece..
Comunque non devo convincerti. Il danno é tuo, il risarcimento anche.
Circa l'usato, in base al principio richiamato, sarebbero risarcibili solo gli acquisti a nuovo. Invece..
Comunque non devo convincerti. Il danno é tuo, il risarcimento anche.
La 85/374/EEC é un direttiva del 1985, quando si era ancora CEE e non UE. Oggi il quadro normativo é orientato ala protezione effettiva del consumatore in tutta la fase del rapporto.
Circa l'usato, in base al principio richiamato, sarebbero risarcibili solo gli acquisti a nuovo. Invece..
Comunque non devo convincerti. Il danno é tuo, il risarcimento anche.
Circa l'usato, in base al principio richiamato, sarebbero risarcibili solo gli acquisti a nuovo. Invece..
Comunque non devo convincerti. Il danno é tuo, il risarcimento anche.