Campagna italiana contro la proliferazione incontrollata dei satelliti artificiali

Il Forum Skylive lancia la campagna “No Tele-sats Proliferations” contro la diffusione incontrollata dei mini-satelliti per telecomunicazioni, chiediamo con forza alle istituzioni internazionali di emanare nuove normative per limitare sia il numero che la luminosità dei satelliti, ed inoltre di non arrecare interferenze ai radiotelescopi.

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Là, dove nacque il Cantico delle Creature

Inquinamento Luminoso, cos'é, effetti collaterali e non, come si combatte

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Là, dove nacque il Cantico delle Creature

#1

Messaggio da serastrof »

"Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle."



San Damiano - Assisi (PG):

Spiazzo dove Francesco da Pietro Bernardone dei Moriconi, due anni prima di morire compose (1224) il Cantico delle Creature (Leggenda Perugina, 1591-1595):




Immagine





Legge Regionale Umbria n. 20 del 28 febbraio 2005 - "Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico"

(B.U.R. UMBRIA 16-3-2005 - Parti I, II serie generale, N. 12 - p. 727)



Art. 1 comma 2:

2. Agli effetti della presente legge costituisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata o, in ogni caso, che sia diretta al di sopra della linea dell’orizzonte.


Art. 2 comma 5:

...tutti i nuovi impianti di illuminazione pubblica e privata realizzati sul territorio regionale devono essere realizzati secondo criteri antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico e devono quindi possedere, contemporaneamente, i seguenti requisiti minimi:
a) apparecchi che, nella loro posizione di installazione, hanno una distribuzione dell’intensità luminosa massima di 0 candele per 1000 lumen per angoli gamma uguali a 90 gradi ed oltre;





Delibera della Giunta Regionale n. 2 del 5 aprile 2007 Regione Umbria
Regolamento di attuazione della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 20 «Norme in materia di prevenzione dall’inquinamento luminoso e risparmio energetico».

Supplemento straordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 17 del 18 aprile 2007




Art. 4.
(Requisiti tecnici generali)

comma 2

2. Gli impianti di illuminazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7, devono soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

a) gli apparecchi illuminanti, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell’intensità luminosa massima per angoli gamma maggiori o uguali a 90°, pari a 0 candele per 1000 lumen di flusso luminoso totale emesso, con un’approssimazione massima a 0,49 candele per 1000 lumen;



Art. 5.
(Particolari impianti di illuminazione)

comma 2

2. Gli impianti per l’illuminazione di soggetti visivi di rilevante interesse artistico, storico, architettonico, monumentale e di pregio culturale e testimoniale, devono:

a) utilizzare apparecchi, accessori e dispositivi atti a minimizzare il flusso indirizzato al di fuori delle superfici da illuminare. Il flusso luminoso diretto verso l’emisfero superiore, che non viene intercettato dalle superfici da illuminare e viene disperso verso la volta celeste, non deve superare il dieci per cento del flusso totale emesso dagli apparecchi;

b) produrre valori di luminanza del soggetto visivo commisurati a quelli dell’ambiente circostante e, ove applicabile, non superiori a tre volte quella degli oggetti circostanti che rientrano nel campo visivo dell’osservatore. Per la valutazione del campo visivo e delle luminanze, si considerano i punti di osservazione più significativi per l’oggetto. Tali valori possono essere incrementati fino a 1,5 volte per gli oggetti che possono essere osservati da distanze superiori a 1 Km;

c) essere spenti dopo le ore una di notte. È ammessa deroga alla presente prescrizione per oggetti che assumono uno speciale valore simbolico o di rappresentatività rispetto ad un particolare contesto territoriale.
In questo caso devono essere utilizzati dispositivi per la riduzione del flusso luminoso di almeno il trenta per cento, da far entrare in funzione entro le ore ventiquattro.


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