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Costruzione postazione fissa su terrazzo

Tutto ciò che concerne la pratica dell'astronomia, la strumentazione, l'autocostruzione e i softwares astronomici

Moderatore: serastrof

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Skillo
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Costruzione postazione fissa su terrazzo

#1

Messaggio da Skillo »

Salve a tutti,
sarei intenzionato a costruire su di un terrazzo di proprietà una sorta di postazione fissa per un C11. Praticamente avrei in mente una struttura a profilati con tetto scorrevole, totalmente prefabbricata in ferro e pannelli isolanti, ancorata con tiranti e stop al pavimento.
Salvo eventuali suggerimenti tecnici specie se da romani intenti a condividere la passione per l'astronomia, quello che vorrei chiedervi è come debbo premunirmi a livello legislativo per intraprendere tale progetto. Visto che il terrazzo è mio e la casa è indipendente, se la struttura è prefabbricata non è libera da vincoli? Vi ringrazio per ogni suggerimento, specie da chi ha già intrapreso progetti simili.

Ciao!


Koten
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#2

Messaggio da Koten »

Teoricamente non serve nessun permesso visto che potresti smantellare il tutto in qualsiasi momento.
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elettrorider
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#3

Messaggio da elettrorider »

Credo che per essere in regola al 100% dovresti comunicare al tuo comune l'installazione e le misure di ciò che vuoi fare. Solitamente i comuni non fanno problemi per pochi metri quadri, specialmente se spieghi l'utilizzo scientifico che ne vuoi fare.
syn@psy
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#4

Messaggio da syn@psy »

Io se fossi in te non comunicherei nulla...
M'è capitato che per comunicare la costruzione di un semplce muretto alla fine hanno controllato ogni mattone della casa, non voglio commentare che è meglio!

Trattandosi di un'installazione removibile poi...
Sono nelle tue stesse condizioni, però io abito fuori città in una casa isolata.
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serastrof
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#5

Messaggio da serastrof »

Ciao Skillo! Uhao! Ti fai una postazione fissa! Prova a prendere spunto dal gabbiotto per il C14 di Fulvio Mete, PNO: http://www.pno-astronomy.com/

Tra l'altro, la sua soluzione risolve ogni problema "urbanistico", che eventualmente può insorgere solo se la nuova costruzione risulterà "solidamente ancorata al suolo".

Ad essere precisi, non esiste una vera e propria definizione legislativa del concetto di "costruzione" (edilizia), per cui tale concetto viene estrapolato innanzitutto da quanto si legge nell'art. 812 c.civ.:

"Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione (1). Sono mobili tutti gli altri beni."

Dunque la caratteristica che farebbe diventare un qualsiasi bene un "immobile" sarebbe quella di essere "...costruzioni......unite al suolo" anche transitoriamente, o meglio "incorporate al suolo".

Il concetto è stato oggetto di numerose ri-definizioni, soprattutto mediante interpretazioni giurisprudenziali, cioé sentenze di giudici ed opinioni di giuristi riconosciuti.

Per quello che so, l'indirizzo unanime é di considerare (nuova) "costruzione" ogni "opera" "stabilmente fissa nel suolo, con o senza impiego di malta cementizia sempre ché, attraverso il sistema di collegamento, si abbia l’incorporazione dell’opera al suolo e la sua conseguente immobilizzazione rispetto a quest’ultimo" (Cassazione 11.10.1969 n. 30286).

Di conseguenza diventano (nuove) "costruzioni" soggette ad eventuale licenza edilizia solo quei "manufatti" che siano dotati di uno stabile ancoraggio al suolo:

".....(omissis).....deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione.
In particolare, per quanto riguarda gli sporti, le terrazze, le scale esterne o, in genere, i corpi avanzati costituenti aggetti di un edificio, questi, ove siano stabilmente incorporati nell'immobile e non abbiano una funzione meramente decorativa od ornamentale, accrescono la superficie, il volume e la funzionalità dell'immobile cui accedono e rientrano nel concetto civilistico di costruzione, per cui di essi deve tenersi conto ai fini delle distanze, che vanno misurate dal limite dei manufatti aggettanti verso il vicino...." (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574)

Quindi, secondo la Suprema Corte, superficie, volume e funzionalità di un edificio aumentano solo se i corpi aggiunti sono "stabilmente incorporati nell'immobile".

Pertanto, ai fini dell'autocostruzione di un proprio osservatorio astronomico, realizzare un gabbiotto fisso e rigido che contenga il telescopio sulla montatura ed il resto della ns. attrezzatura, e che magari abbia il tetto apribile, e che sia costituito da uno o più vani (a cui si accederà necessariamente da una porta) sarà soggetto a licenza di (nuova) costruzione, e sospetto di far aumentare la cubatura del preesistente. Sotto il profilo fiscale e catastale, acquisirebbe oltre che quello di "nuova costruzione", anche il carattere di immobile suscettibile di autonoma rendita. E ciò, anche quando fosse funzionalmente e continuativamente adibito a "pertinenza" di un immobile principale.

Se invece lo stesso gabbiotto (che ovviamente non risulterà così grande come il precedente, per motivi pratici) risultasse facilmente amovibile perchè costruito con pannelli smontabili e/o su ruote e comunque non stabilmente ancorato al suolo, ma solo appoggiato su di esso, non rientrerebbe nel concetto di costruzione, allo stesso modo per cui non può e non deve rientrarvi un qualsiasi mobile armadio da esterni o da giardino, per quanto grande e pesante esso possa essere.

L'ancoraggio al suolo potrebbe esser costituito anche da corde e tiranti (es.: il gabbiotto di prima, senza ruote ma solo poggiato per terra, ed assicurato contro il vento in modo permanente mediante tiranti).

Infatti anche le tensostrutture sono generalmente considerate "costruzioni" se non hanno un carattere meramente ed effettivamente temporaneo (eventi, manifestazioni, fiere, etc...).

Al riguardo si può considerarte che alla sostanziale genericità della definizione concettuale e volutamente omnicomprensiva di "nuova costruzione" derivata dall'interpretazione giurisprudenziale, i Regolamenti Edilizi dei Comuni spesso risultano molto più dettagliati e precisi perchè costretti dalla realtà a regimare operativamente una casistica di mercato molto più vasta:

Si considerano altresì come "nuove costruzioni" i manufatti fissati al suolo e non classificabili come opere non permanenti.
Rientrano nella categoria delle "nuove costruzioni" anche:
le baracche costituite da elementi prefabbricati in legno, metallo, materiale plastico o calcestruzzo armato;
le strutture autoreggenti pressostatiche;
le tensostrutture;
i box o autorimesse prefabbricate, in materiale plastico o metallico;
le tettoie per la protezione di mezzi meccanici, materie prime, semilavorati e/o prodotti finiti;
le roulottes, case mobili, containers o simili, qualora non utilizzate come locali mobili (residenze, uffici od altro) e mantenute adagiate sul terreno in modo permanente.

(Dal Regolamento Edilizio del Comune di Porto Viro - RO)


Infine, per alleggerire questo quadro normativo apparentemente intransigente, riporto che il Regolamento del Comune di Roma non individua espressamente tra le opere soggette ad autorizzazione, una come quella di cui stiamo discutendo:

http://www.comune.roma.it/PCR/resources ... 261_34.pdf

Infine viene in aiuto l'art. 1127 c.civ:

"Art. 1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio) Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono..... (omissis)...."

Ciò, unito alla considerazione che l'opera ipotizzata non verrebbe testualmente realizzata sul "suolo", bensì su una terrazza ad uso esclusivo, e quindi si ridurrebbe ad essere una pura superfetazione sanabile, consentirebbe di risolvere il busillis in maniera piuttosto levantina.

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#6

Messaggio da Koten »

Ahhhh leggi italiane.... Niente di meglio per creare confusione e lasciare aperti dubbi e domande!
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#7

Messaggio da michelagiacomo »

Quoto Massimo....non dire niente a nessuna ed eviterai guai. L'interpretazione della legge è molto personale ed ogni ufficio tecnico comunale lo interpreta a modo suo. In teoria rischierei anche una denuncia penale per abusivismo edilizio se vai ad aumentare la cubatura ma in pratica se non la rendi fissa e cementata non ti rompe le palle nessuno. Realizzala e facci delle fotografie, così quando lo Stato a caccia di soldi, farà un altro condono edilizio, te lo puoi anche ricostruire in muratura
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serastrof
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#8

Messaggio da serastrof »

Messaggio inserito da Koten

Ahhhh leggi italiane.... Niente di meglio per creare confusione e lasciare aperti dubbi e domande!

Beh... almeno in questo caso non ci sono grosse divergenze interpretative: è "costruzione" se ancorata stabilmente al suolo, tutta la giurisprudenza è allineata.

Su una terrazza di proprietà, senza autorizzazione edificatoria ci puoi mettere ciò che vuoi, basta che non sia una "costruzione stabile", non pregiudichi la stabilità dell'edificio, non chiuda la visuale altrui.

Pensate ad esempio a quei grossi vasi o a delle statue, che necessitano quasi sempre di esser assicurati alla struttura muraria, per evitare che cadano: a volte possono essere anche di dimensioni rilevanti, tanto da dover esser murati e/o "imbracati". Però in tal caso la loro stessa natura di elemento decorativo od artistico determina il fatto che non possano affatto costituire "immobile" o "costruzione". Ovvero si tiene conto della loro funzione caratteristica, anche se indubitabilmente possono essere a tutti gli effetti anch'essi dei manufatti edilizi.

Ora, ipotizziamo di costruire invece un armadio in muratura, chiudendo o portando a filo una rientranza od una linea muraria irregolare: come contraddire che aumenta il volume dell'edificio? Ma se ad esempio fosse necessario per un impianto comune (es. caldaia) o comunque un semplice "volume tecnico", potrebbe mai aver (stesso) rilievo, giuridicamente parlando, che - ad esempio - chiudere un balcone od una terrazza, od "allargare" una soffitta e cambiargli destinazione d'uso?

Ora, tornando al ns. specifico, non è suscettibile di assurgere ad "immobile" soggetto a licenza edilizia un gabbiotto a ruote, anche se fosse dotato di un sistema di ritenuta antivento (es.: con ganci e tiranti), purchè effettivamente ancorato in via del tutto temporanea.


Buon osservatorio a tutti.
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#9

Messaggio da Skillo »

Beh che dire, grazie a tutti per le risposte, calorose e molto utili
Soprattutto quelle di Serastrof che saluto di cuore! Vi tengo informati sugli sviluppi, magari postando foto della realizzazione! Cieli sereni a tuti.
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serastrof
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#10

Messaggio da serastrof »

Tra l'altro, nulla vieta di richiedere l'autorizzazione edilizia, perchè non è affatto detto che questa venga negata!

Buon progetto!
astrom
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#11

Messaggio da astrom »

serve sempre l'autorizzazione ma se non è prospicente e quindi non modifica il prospetto lo puoi fare senza problemi al massimo se ti denunciano lo smonti. mentre se si vede e modifica il prospetto è un problema maggiore.
Io lo farei arretrato e senza chiedere il permesso altrimenti devi regolarizzare il tutto e servono qualche migliaio di euro tra progetto e spese.
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serastrof
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#12

Messaggio da serastrof »

Sul prospetto, vedasi l'alterazione di "sagoma": http://www.ptpl.altervista.org/dossier/ ... ificio.htm.

Un eventuale "progetto" potrebbe "sfruttare" tra l'altro gli incentivi e le semplificazioni per l'energia fotovoltaica, qualora pareti e tetto (anche se scorrevole) montino pannelli fotovoltaici.
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serastrof
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#13

Messaggio da serastrof »

Non che c'entri nulla, però, visto che siamo entrati nelle correlazioni fra norme urbanistiche ed astrofilia.... mi ci è cascato l'occhio sopra.
La segnalo per pura curiosità.

Sentenza di Cassazione: Le case mobili sono permanenti o temporanee? L’allacciamento alle reti dei servizi non è sufficiente ad integrare il reato di costruzione edilizia abusiva.
http://www.avvocatopenalista.org/sentenza.php?id=7324
astrom
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#14

Messaggio da astrom »

non si può fare senza autorizzazione e senza spendere un 500-800 euro per progettino e spese istruttoria, conviene non dichiarare niente e se malauguratamente ti denunciano puoi sempre disfare subito tutto.
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